Separazione e divorzio di fronte all’ufficiale dello stato civile

Separazione e divorzio di fronte all’ufficiale dello stato civile Dall’11 dicembre 2014, data di entrata...

Data di pubblicazione:

13/10/2022

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Separazione e divorzio di fronte all’ufficiale dello stato civile

Dall’11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell’art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’ufficiale dello stato civile del comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

  • il comune di residenza di uno dei due coniugi
  • il comune dove è stato celebrato il matrimonio
  • il comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.

I coniugi possono concludere l’accordo solo se non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (art. 3, c. 3, L. 104/1992), o economicamente non autosufficienti. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, mentre può essere pattuito l’obbligo di pagamento a carico di una delle parti di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.

Procedura

Fase preliminare

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all’ufficiale di stato civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che i coniugi compilino un modulo a disposizione presso l’ufficio dello stato civile, che potrà essere:

  • consegnato personalmente all’ufficio dello stato civile
  • trasmesso via fax al numero 0474 912542
  • trasmesso via e-mail all’indirizzo: info@sancandido.eu

Deve essere allegata copia di un valido documento di identità dei richiedenti.

Conclusione dell’accordo

Nel giorno prestabilito, i coniugi devono presentarsi congiuntamente, muniti di un documento di identità valido, all’ufficio dello stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere l’atto che contiene l’accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questo dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.

Conferma dell’accordo

Non prima di 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell’accordo, i coniugi devono pre-sentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una seconda dichiarazione di conferma dell’accordo. Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione del primo accordo. In caso di mancata conferma l’accordo resta privo di effetti.

In particolare: procedura in caso di divorzio

In caso di accordo volto al divorzio la procedura non è diversa da quella prevista per le separazioni. Tuttavia occorre tenere presente che devono sussistere alcuni presupposti per poter divorziare di fronte all’ufficiale dello stato civile e precisamente:

  • in caso di separazione giudiziale, devono essere trascorsi 12 mesi dalla notificazione della domanda di separazione;
  • in caso di separazione consensuale (di fronte all’autorità giudiziaria), devono essere trascorsi 6 mesi dalla data di deposito del ricorso ovvero, se presentato da uno solo dei coniugi, dalla data della notificazione del ricorso;
  • in caso di separazione tramite convenzione assistita di fronte ad avvocati, devono essere trascorsi 6 mesi dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto;
  • in caso di separazione di fronte all’ufficiale dello stato civile, devono essere trascorsi 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione.

Costi

All’atto della redazione dell’accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 55 del 6 maggio 2015 - Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
  • Legge n. 162 del 10 novembre 2014 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.


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Ultimo aggiornamento: 12/03/2024, 16:05

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