Le sale da gioco e strutture simili non possono essere autorizzate vicino a scuole, centri giovanili, strutture sanitarie, impianti sportivi, parchi giochi, chiese e nodi di trasporto nel Comune di San Candido.
La zona di divieto è di 300 metri attorno a questi luoghi sensibili, per tutelare i giovani e le persone vulnerabili.
La normativa si basa sulla legge provinciale n. 13/1992 e su una delibera della Giunta provinciale del 12.03.2012.